mercoledì 30 aprile 2014

Si può accedere al conto corrente condominiale. Il Garante detta le regole della trasparenza -ilghirlandaio.com

Si potrà accedere al conto corrente condominiale. Il Garante della privacy ha dettato le regole di trasparenza a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n.220 del 2012 che ha modificato le regole sui condomini. Il Garante ha in sostanza fatto un'azione di trasparenza rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Confedilizia e da alcuni cittadini. Il primo chiarimento è che il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. In questi giorni stanno arrivando nelle case i moduli con la richiesta di alcuni dati relativi all'appartamento. Il Garante spiega che questi dati non devono essere accompagnato da alcuna documentazione. Il condomino può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. L'Autorità ha ribadito innanzitutto che, in base alla disciplina privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.
Può dunque acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Inoltre può chiedere i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune. Non può invece chiedere, perchè risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Altre novitá vengono dal decreto Destinazione Italia. Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle condizioni di sicurezza con l'entrata in vigore di questo decreto, i condomini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perchè i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio. L'Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto conto condominiale.
Ha stabilito un principio di massima trasparenza. Ha disposto che debba essere aperto e utilizzato dall'amministratore. Inoltre ciascun condomino ha diritto di accedere alla relativa documentazione. In particolare, a seguito della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al condominio i singoli condomini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario (doc web 1457247), riconosce infatti il diritto di ottenere «copia di atti o documenti bancari» senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

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