martedì 2 luglio 2013

La prima casa all'estero non evita l'Ivie di Michele Brusaterra Il Sole 24Ore

La sospensione dell'Imu sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze non riguarda in nessun caso l'Ivie.
Il Dl 54/2013 ha sospeso, infatti, solamente l'Imu sugli immobili situati nel territorio dello Stato, adibiti ad abitazione principale, e alle relative pertinenze. Nulla ha previsto, però, sull'abitazione principale situata all'estero. Su questa, è regolarmente dovuta l'Ivie, nella misura dello 0,4% (0,76% per gli altri immobili), ferma restando la detrazione di 200 euro, rapportata ad anno, e l'ulteriore maggiorazione, prevista per il 2012 e per il 2013, di 50 euro per ciascun figlio. Quest'ultima spetta, fino a un massimo di 400 euro, a condizione che l'età di ciascun figlio non sia superiore a 26 anni e che il figlio risulti dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'aliquota di favore per l'abitazione principale all'estero – che non può essere usata in presenza di un'altra abitazione principale nel territorio dello Stato italiano – è riservata ai soggetti che prestano lavoro all'estero «per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia», come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28/E/2012. Inoltre, è necessario, per poter avere l'aliquota Ivie agevolata, che la residenza sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati.
Nel caso in cui durante l'anno il lavoratore dovesse rientrare in Italia, l'Ivie sarà dovuta nella misura piena dello 0,76%, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui il lavoratore rientra in Italia.
La base imponibile su cui applicare l'imposta è data dal valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui è situato l'immobile e con riferimento a quelli che si trovano all'interno del territorio europeo o nei Paesi aderenti allo spazio economico europeo, ovvero, sia per questi immobili (ove non fosse disponibile il valore catastale), sia per quelli situati in altri paesi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato, rilevabile direttamente nel luogo in cui è situato l'immobile.
Se la legislazione estera fornisce un valore che esprime il «reddito medio ordinario» (Mdo) dell'immobile ma senza prevedere meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli previsti dalla legislazione nazionale, si può usare questo valore, in luogo del costo di acquisto o del valore di mercato, ma applicando i coefficienti moltiplicativi previsti per l'Imu.
L'imposta, che non è dovuta se non supera l'importo di 200 euro, salvo che per l'abitazione principale che, anziché di questa esenzione, gode della detrazione di pari importo, va versata con le stesse modalità, di saldo e di acconto, e con le scadenze previste per l'Irpef.
L'Ivie trova la sua prima applicazione nel 2012, godendo anche della proroga dei versamenti stabilita dal Dpcm del 13 giugno 2013. La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, infatti, lo slittamento di un anno dell'originaria entrata in vigore prevista per il 2011, considerando l'eventuale versamento effettuato nel 2012 come un acconto su quanto definitivamente dovuto per questo periodo d'imposta.

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