mercoledì 19 giugno 2013

L’IVIE e i versamenti del 2012 di Sonia De Luca - trend-online.com

Il Decreto salva Italia all’art. 19 commi da 13 a 17 così come modificato dalla Legge di stabilità 2013 ha stabilito che dal 2012 coloro che risiedono in Italia e che possiedono immobili situati all’estero, dovranno versare un’ imposta erariale dello 0,76% detta IVIE.


Coloro che sono tenuti al versamento dell’IVIE sono le persone fisiche residenti nel territorio italiano:
- che siano proprietari di un immobile (fabbricato, area fabbricabile e terreno) situato in un Paese diverso dall'Italia;
- che siano titolari di un diritto reale sull'immobile stesso (uso, usufrutto, abitazione,…). Non è considerato invece soggetto passivo colui che possiede solo la nuda proprietà;
- che sono concessionarie di aree di proprietà del demanio;
- che locano immobili anche se in corso di costruzione o ancora da costruire, o concedono in leasing.
Si sottolinea comunque che il solo diritto di proprietà fondiaria, non ha l'obbligo di assoggettamento ad Ivie, così come è stato precisato dalla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28/2012 del 2 luglio 2012.
In varie occasioni l’IVIE è stata considerata non fiscalmente equa, infatti si applica esclusivamente alle persone fisiche residenti e non a tutti gli altri soggetti fiscalmente residenti in Italia, quali le società, gli enti commerciali e non commerciali, ecc., al contrario dell’IMU che invece non trova distinzione.
Viste le varie normative e i diversi istituti giuridici dei vari Paesi, permane grande difficoltà nell’applicazione dell’IVIE in maniera uniforme, in quanto difficoltosa risulta la determinazione della base imponibile. L'imposta non si versa se l'importo a debito non supera i 200 euro e nel contempo il contribuente possessore dell’immobile non è nemmeno tenuto alla compilazione della sezione XV-A del quadro RM di Unico PF 2013.
La decorrenza della nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE), così come quella sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), era stata contemplata già per l'anno d'imposta 2011, ma per effetto dell'articolo 1 comma 518 della Legge di Stabilità è stata spostata all'anno d'imposta 2012.


Per questo motivo il comma 519 prevede che i versamenti effettuati per l'anno d'imposta 2011 si considerino effettuati in acconto della relativa imposta dovuta per il 2012.
Pertanto se non si sono verificate acquisizioni all’estero nel corso del 2012, non si dovrà versare alcuna imposta a saldo, mentre dovrà essere calcolato l’acconto e versato secondo le consuete scadenze.
Nel caso in cui il tributo per il 2012 risultasse non dovuto, si genererà un credito d’imposta per la maggiore imposta versata, che potrà essere portato in compensazione con altri versamenti dovuti oppure chiesto a rimborso. Ciò è stato chiarito anche nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013.
I codici tributo utilizzati sono il codice 4041 per l'IVIE (4042 per le società fiduciarie) e il codice 4043 per l'IVAFE.
E’ in ogni caso da tener presente che, a seguito di una importante modifica della disciplina IVIE apportata con la legge comunitaria 2013, sono esenti da tassazione Irpef gli immobili esteri tenuti a disposizione (non locati), in Stati in cui è prevista la tassazione su base catastale, come disposto dall'articolo 70 del TUIR.
La modifica mira a ridurre le cause di illegittimità della nuova imposta, essendo esteso anche agli immobili esteri il trattamento previsto per gli immobili italiani soggetti a IMU.
Gli immobili esteri saranno allora considerati come "redditi diversi" ai sensi del citato articolo 70, e saranno da assoggettare ad Irpef, con la compilazione del rigo RL12, solo qualora dati in locazione, in quanto formano reddito.

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