lunedì 30 dicembre 2013

Compravendita immobiliare: tutte le tasse in vigore dal 2014 - forexinfo.it

Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore la nuova normativa sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
I cambiamenti sono tanti e consistenti e i più importanti riguarderanno l’imposta di registro e l’aliquota del 9%. Ma cerchiamo di approfondire meglio

Le novità

La prima novità consistente è quella relativa all’imposta di registro per chi deciderà di acquistare la prima casa che scenderà al 2% dall’attuale 3% (ma con un minimo di mille euro).
Per quanto riguarda invece l’aliquota, ogni compravendita immobiliare sarà soggetto a una tassa la cui aliquota è stata fissata al 9%, sempre su un minimo di mille euro.
L’unica eccezione è rappresentata dai conferimenti di immobili strumentali in societàper i quali rimarrà in vigore l’attuale aliquota del 4%.
I soggetti che invece dovranno pagare la nuova aliquota, per le imposte ipotecarie e catastali dovranno calcolare la nuova misura fissa di 50 euro ciascuna. Per quanto riguarda le imposte fisse di 168 euro attualmente in vigore esse saranno dovute nella misura di 200 euro, così come prevede la nuova legge.
Con le due nuove aliquote del 2% e del 9% non si dovranno pagare imposta di bollo, tasse ipotecarie e imposte speciali catastali.

Gli atti

Per quanto riguarda gli atti soggetti alle nuove regole di tassazione, la situazione appare ancora alquanto confusa. Sicura la loro applicazione sugli atti che si stipuleranno a partire dal 2014, mentre dubbi rimangono per quelli stipulati nel 2013, ma registrati nel corso del nuovo anno.
La norma vigente prevede che si tenga in considerazione non la data della stipula, ma quella di registrazione, tuttavia non è ancora arrivata una risposta sicura da parte dell’Agenzia delle Entrate. Seguendo in ogni caso questa logica si dovrebbe pensare che gli atti stipulati nel corso del 2013, o per i quali ci sia stata una scrittura privata autenticata nello stesso anno, e soggetti a registrazione nel 2014, il regime di tassazione di riferimento sarà quello in vigore fino al 31 dicembre 2013. La stessa cosa vale per un atto giudiziario formato nel 2013 e registrato nel 2014, mentre al contrario, le scritture private non ancora autenticate e registrate il prossimo anno, saranno soggette al nuovo regime di tassazione.
Infine, per quanto riguarda gli atti sottoposti a condizione sospensiva stipulati nel corso di quest’anno, ma con verifica prevista per il prossimo, secondo la legge, le variazioni intervenute tra la formazione dell’atto e la verifica della condizione non devono essere considerate.

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