giovedì 2 maggio 2013

Redditi da locazione estera. Cosa cambia con l'Ivie? (Fiscooggi)



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Un contribuente residente in Italia possiede un immobile locato in Germania. Alla luce delle nuove regole sugli immobili situati all’estero, deve essere dichiarato il reddito percepito, tenuto conto che sono già state pagate le tasse in Germania?
Emanuela Zani
L’articolo 165 del Tuir dispone che, per i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo di un soggetto residente, assoggettati a tassazione anche in Italia, è riconosciuto un credito per le imposte sui redditi che il contribuente ha pagato allo Stato straniero a titolo definitivo. L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, introdotta nel nostro ordinamento del decreto “salva Italia”, ha invece natura patrimoniale. Non prende infatti in considerazione il flusso di ricchezza di un contribuente in un determinato periodo (nel caso specifico, i canoni di locazione), ma il valore dell’immobile posseduto o detenuto all’estero da cittadini, italiani o stranieri, comunitari e non, residenti in Italia.
Per evitare problemi di doppia imposizione, è previsto che dall’Ivie si detrae un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Ue o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia è possibile detrarre un ulteriore credito d’imposta derivante dall’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.


risponde

Gianfranco Mingione

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