La sospensione dell'Imu sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze non riguarda in nessun caso l'Ivie.
Il
Dl 54/2013 ha sospeso, infatti, solamente l'Imu sugli immobili situati
nel territorio dello Stato, adibiti ad abitazione principale, e alle
relative pertinenze. Nulla ha previsto, però, sull'abitazione principale
situata all'estero. Su questa, è regolarmente dovuta l'Ivie, nella
misura dello 0,4% (0,76% per gli altri immobili), ferma restando la
detrazione di 200 euro, rapportata ad anno, e l'ulteriore maggiorazione,
prevista per il 2012 e per il 2013, di 50 euro per ciascun figlio.
Quest'ultima spetta, fino a un massimo di 400 euro, a condizione che
l'età di ciascun figlio non sia superiore a 26 anni e che il figlio
risulti dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'aliquota di favore per l'abitazione
principale all'estero – che non può essere usata in presenza di un'altra
abitazione principale nel territorio dello Stato italiano – è riservata
ai soggetti che prestano lavoro all'estero «per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e
per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia», come chiarito dall'agenzia delle
Entrate con la circolare 28/E/2012. Inoltre, è necessario, per poter
avere l'aliquota Ivie agevolata, che la residenza sia determinata in
base ad accordi internazionali ratificati.
Nel caso in cui durante l'anno il lavoratore
dovesse rientrare in Italia, l'Ivie sarà dovuta nella misura piena
dello 0,76%, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui il
lavoratore rientra in Italia.
La base imponibile su cui applicare
l'imposta è data dal valore catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui è situato l'immobile e con riferimento a quelli che si
trovano all'interno del territorio europeo o nei Paesi aderenti allo
spazio economico europeo, ovvero, sia per questi immobili (ove non fosse
disponibile il valore catastale), sia per quelli situati in altri
paesi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal
valore di mercato, rilevabile direttamente nel luogo in cui è situato
l'immobile.
Se la legislazione estera fornisce un valore
che esprime il «reddito medio ordinario» (Mdo) dell'immobile ma senza
prevedere meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli
previsti dalla legislazione nazionale, si può usare questo valore, in
luogo del costo di acquisto o del valore di mercato, ma applicando i
coefficienti moltiplicativi previsti per l'Imu.
L'imposta, che non è dovuta se non supera
l'importo di 200 euro, salvo che per l'abitazione principale che,
anziché di questa esenzione, gode della detrazione di pari importo, va
versata con le stesse modalità, di saldo e di acconto, e con le scadenze
previste per l'Irpef.
L'Ivie trova la sua prima applicazione nel
2012, godendo anche della proroga dei versamenti stabilita dal Dpcm del
13 giugno 2013. La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, infatti,
lo slittamento di un anno dell'originaria entrata in vigore prevista per
il 2011, considerando l'eventuale versamento effettuato nel 2012 come
un acconto su quanto definitivamente dovuto per questo periodo
d'imposta.
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