martedì 21 maggio 2013

Per gli immobili all'estero credito d'imposta in Unico a cura di Luca Miele - Il Sole 24 Ore


Le imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero (Ivie e Ivafe) possono determinare crediti d'imposta scomputabili in Unico 2013. È questo l'effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 in base alla quale le due patrimoniali sui beni posseduti all'estero si applicano dall'anno d'imposta 2012 e non più dal 2011. 

I ritocchi
In realtà, le novità apportate dalla legge di stabilità 2013 toccano diversi aspetti delle due imposte. Proviamo a vederle nel dettaglio:
eposticipo della decorrenza al 2012 e modifica delle modalità di versamento dell'Ivie e del l'Ivafe;
rriconoscimento dell'effetto sostitutivo dell'Ivie rispetto al l'Irpef per gli immobili non locati (si veda il focus a lato);
testensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta Ivie a tutti gli immobili situati all'estero adibiti ad abitazione principale; 
uapplicazione dell'Ivafe in misura fissa anche sui rapporti di conto corrente intrattenuti in Paesi extra Ue.
La modifica di maggior impatto è il differimento della decorrenza dell'Ivie e dell'Ivafe a partire dal 2012. È stato "trasformato" il pagamento dell'Ivie e dell'Ivafe relativo al 2011 – già effettuato nel corso del 2012 – in un acconto dell'imposta dovuta per il 2012. Contestualmente, il legislatore è intervenuto a chiarire che il versamento dell'Ivie e dell'Ivafe si effettua secondo le modalità e i termini previsti per l'Irpef e, quindi, in acconto e a saldo. Pertanto, il versamento per il 2011 dell'Ivie e dell'Ivafe già effettuato nel 2012 assume la natura di acconto dell'imposta dovuta per l'anno 2012. Nella maggior parte dei casi, in assenza di variazione delle consistenze immobiliari possedute al l'estero, nessuna ulteriore Ivie sarà dovuta per il 2012.
L'integrazione
I contribuenti devono, tuttavia, verificare l'eventuale necessità di integrare il versamento già effettuato per il 2012 con un'ulteriore liquidazione a saldo entro il prossimo 17 giugno. Si pensi a chi ha acquistato un immobile nel corso del 2011 per il quale l'Ivie è stata rapportata ai mesi di possesso e che ora va "integrata" a saldo per il 2012 (si può far riferimento all'esempio in pagina). 
Sono, in ogni caso, tenuti al versamento delle imposte anche i contribuenti che non hanno versato l'Ivie (e l'Ivafe) per il 2011, in quanto non erano in possesso di attività all'estero e che abbiano cominciato a detenerle a partire dal 2012.
L'eccedenza
Non è da escludere, al contrario, che possano verificarsi casi in cui il contribuente abbia versato per il 2011 un'imposta relativa a immobili ceduti nel 2012 e che fa sorgere in capo allo stesso una posizione creditoria per la maggiore imposta versata. Credito che – come chiarito dalla circolare 12/E/2013 – potrà essere recuperato dal contribuente secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativi ai versamenti diretti. Il credito va riportato nel rigo RX18 di Unico 2013 e potrà quindi essere utilizzato anche in compensazione in F24. 
L'aliquota
Un'ulteriore modifica prevede l'applicazione dell'Ivie nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale agevolazione era, originariamente, limitata ai soli immobili detenuti da specifici soggetti che prestano la loro attività presso organizzazioni internazionali. 
Nonostante l'ampliamento dell'ambito soggettivo, la novità dovrebbe interessare un numero limitato di contribuenti, in quanto è abbastanza difficile che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia un'abitazione principale al l'estero. Potrebbe, ad esempio, essere il caso di Tizio che decide di (o deve) trasferirsi all'estero per lavoro, comprando un immobile adibito ad abitazione principale ma continuando a disporre in Italia di un'abitazione a titolo di locazione destinata alla dimora della famiglia. In tale ipotesi, il soggetto si potrebbe considerare residente, ai fini fiscali, in Italia – in quanto sede principale dei propri interessi familiari – e, come tale, soggetto al versamento dell'Ivie nella minor misura dello 0,4% sull'immobile di proprietà situato al l'estero.
Inoltre si potrebbero anche configurare situazioni di doppia residenza (e di conseguente doppia imposizione), laddove – applicando le norme formali interne degli Stati – il soggetto risulti residente in tutti e due i Paesi. Tale questione va risolta alla luce dell'eventuale convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta dagli Stati coinvolti. 
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L'IMMOBILE IN ARGENTINA 
02|LA SOMMA DOVUTA
8L'Ivie dovuta per il 2012 è pari a 3.040 euro (400mila x 0,76%), da cui dovrà essere scomputata l'imposta versata per il 2011 che si considera acconto per il 2012
8L'Ivie da versare a saldo entro il 17 giugno è pari a 1.267 euro (3.040 – 1.773). È dovuto anche l'acconto per il 2013, da versare in due rate, con le stesse modalità e gli stessi termini dell'Irpef
8La compilazione del modello Unico Pf 2013 avverrà come nell'esempio in basso
01|L'IMPORTO GIÀ VERSATO
8Antonio Rossi ha acquistato il 4 giugno 2011 un immobile in Argentina al prezzo di 400mila euro
8Nel 2012, ha versato l'Ivie, relativa al periodo di imposta 2011, per 1.773 euro 
derivante dall'applicazione dello 0,76% al costo di acquisto e per sette mesi di possesso
(importo risultante nel quadro RM, sezione XVI, di Unico PF 2012)
8Nel Paese straniero non sono dovute imposte sull'immobile posseduto 
e quindi al contribuente non spetta alcun credito d'imposta
I CONTI CORRENTI IN SVIZZERA 
02|IL VALORE MEDIO DI GIACENZA
8Il valore medio di giacenza annua è pari a 5mila + 2mila= 7mila euro. 
Il contribuente deve pagare l'Ivafe in quanto tale valore è superiore a 5mila euro
8Poiché si tratta di conti correnti, l'imposta è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro 
facendo riferimento alla quota e al periodo di possesso
03|L'INDICAZIONE IN UNICO
8Le istruzioni a Unico Pf 2013 chiariscono che è necessario utilizzare un rigo per ogni conto corrente detenuto all'estero, anche se detenuti presso lo stesso intermediario
8Vanno compilati distinti righi, indicando in colonna 1 di RM33 e RM34 il valore medio di giacenza riferito a tutti i conti correnti
01|LE CARATTERISTICHE DEI RAPPORTI
Dal 1° gennaio 2012, Mario Rossi detiene due conti correnti in Svizzera presso 
il medesimo intermediario con le caratteristiche di seguito indicate.
8Conto 1: possesso 50%, per un periodo di un anno (365 giorni), con un valore medio 
di 10mila euro (valore medio pro quota pari a 5mila euro)

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