lunedì 6 maggio 2013

Ivie, le ultime novità della tassa sugli immobili all’estero (investireoggi.it)

Decorrenza, pagamento, applicazione dell'imposta in misura ridotta. L'Agenzia delle entrate fa il punto sulle ultime novità introdotte in merito all'Ivie, la tassa sul valore degli immobili all'estero


L’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12.

La circolare n. 12 dell’Agenzia delle entrate

Una recente circolare dell’Agenzia delle entrate, la circolare n. 12 del 3 maggio 2013, ha analizzato tutte le novità fiscali introdotte dalla recente legge di stabilità 2013. Tra questa particolare attenzione viene data all’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, ribattezzata Imu all’estero.

Ivie, novità con la legge di stabilità 2013

La legge di stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni fiscali relative all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, l’Ivie, nonché all’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Modifiche queste che mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenuti in Italia.

Decorrenza Ivie dal 2012

La prima novità di rilievo riguarda la decorrenza dell’Ivie. Si prevede che tale imposta sia dovuta con riferimento al periodo 2012 e non più del 2011, come era originariamente stabilito.

Versamento Ivie

 I versamenti della tassa sugli immobili all’estero per l’anno 2012, si considerano effettuati allora in acconto della relativa imposta dovuta per il 2012. Il secondo acconto deve essere eseguito entro il mese di novembre 2013. Si è stabilito inoltre che entro il prossimo 17 giugno 2013 il contribuente dovrà effettuare l’eventuale versamento a conguaglio ma, considerato che il contribuente ha calcolato e versato le imposte complessivamente dovute per il periodo di riferimento, è probabile che, in assenza di incrementi delle consistenze estere di riferimento, non sia dovuta alcuna ulteriore imposta.  Se dovesse risultare che per il 2012 non è dovuto alcun versamento, il contribuente acquista il diritto di credito che potrà recuperare secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativi ai versamenti diretti.
Nella circolare n. 12 inoltre le Entrate precisano inoltre che non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti diretti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta originariamente dovuta per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente.  In tal caso i contribuenti sono tenuti al versamento di quanto dovuto con riferimento al 2012 entro il predetto termine del 17 giugno 2013.  A questo adempimento sono tenuti anche quei contribuenti che non hanno versato l’Ivie per il periodo di imposta 2011, poiché non erano in possesso di attività all’estero e  abbiano cominciato a detenerle a partire dal 2012.

Ivie, chi paga l’imposta ridotta

Un’altra novità prevista dalla legge di stabilità 2013 in tema di Ivie riguarda l’eccezione prevista in relazione agli immobili detenuti da parte dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Nei confronti di tali soggetti era prevista l’applicazione dell’imposta nella misura ridotta dello 0,40% al posto della misura ordinaria dello 0,76% conseguente non imponibilità ai fini Irpef dei redditi derivanti da tali immobili. Ora la legge di stabilità 2013 ha previsto che per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia e non solo per i lavoratori pubblici all’estero, trova applicazione la misura ridotta dello 0,40% dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, purchè tali immobili siano adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze. 

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