lunedì 20 gennaio 2014

Casa, in arrivo il venerdì nero: scadenze per mini-Imu e Tares -repubblica.it

Tares. Per quanto riguarda la Tares, l'imposta in questione è quella che va direttamente nelle casse dello Stato. Si tratta della novità del 2013, cioè un balzello aggiuntivo di 30 centesimi al metro quadrato introdotto dal Salva Italia per portare nelle casse dello Stato un miliardo circa; l'anno prossimo questa parte di tassa rientrerà nella componente Tasi della Iuc. Per la riscossione della maggiorazione Tares, i Comuni avrebbero originariamente dovuto procedere entro il 16 dicembre. Successivamente il decreto 35/2013 ha concesso agli Enti locali la possibilità di determinare in autonomia le scadenze e il numero di rate dell'intera tassa sui rifiuti, vincolando il versamento della maggiorazione comunque al 16 dicembre. A quel punto, in virtù di un decreto del 1997, alcune amministrazioni hanno deciso scadenze diverse, come a Napoli dove la maggiorazione si è pagata con la rata di ottobre. Come ultimo atto, la Legge di Stabilità per il 2014 (comma 680) ha posticipato il pagamento della maggiorazione standard al 24 gennaio (in un primo momento era il 16 gennaio), qualora non fosse stato effettuato entro il 16 dicembre, senza

sanzioni o interessi di mora, invitando i Comuni ad inviare il bollettino pre compilato. Per chi non pagasse entro il 24 gennaio, scatterebbero interessi e sanzioni di mora per la maggiorazione della Tares: il pagamento deve avvenire con un modello F24. 

Mini-Imu. Sempre entro il 24 gennaio bisogna pagare la mini-Imu, ovvero una quota (il 40%) dell'imposta dovuta ai Comuni che hanno alzato l'aliquota base oltre il 4 per mille e per i quali il governo non ha garantito la copertura. Il pagamento deve avvenire con i modello F24 o con un bollettino postale apposito. Ad essere interessati al pagamento della differenza sono tutti coloro che hanno usufruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imu prevista lo scorso anno. Dovranno versare il tributo, dunque, anche gli assegnatari della ex casa coniugale, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i soci assegnatari di case in cooperativa, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che possiedono terreni agricoli e immobili rurali strumentali. Nello stabilire gli obblighi di pagamento, infatti, il decreto fa riferimento alle categorie di immobili per i quali, nello stesso decreto, è stata stabilita l'esenzione dal pagamento della seconda rata. L'esenzione riguarda tutte le prime case, comprese anche quelle assimilate dai comuni. Tra queste rientrano gli immobili degli italiani residenti al'estero, quelle degli anziani in casa di cura e gli immobili in comodato ai parenti in linea retta. Poiché l'esenzione in questo caso è frutto di un'autonoma scelta dell'ente locale, per avere certezze in materia è necessario comunque rivolgersi al comune.


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